Assistenza legale per danni da Vaccino

Hai avuto un danno da vaccino? Proteggiamo i Tuoi Diritti

Se pensi di aver subito dei danni o effetti collaterali a seguito di vaccinazioni (Covid-19) lo Studio Legale Cusimano è qui per offrirti assistenza legale esperta e difendere i tuoi diritti.

Il nostro team di avvocati esperti valuterà attentamente il tuo caso, esaminando i dettagli della tua situazione e determinando se hai diritto a un risarcimento per i danni subiti a seguito della vaccinazione contro il Covid-19.

L’art. 20 del Decreto Sostegni-ter (D.L. 27.01.2022 n. 4) prevede il diritto di indennizzo in favore di coloro che abbiano subito delle lesioni a seguito della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, autorizzando, a tal fine, la spesa complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Dopo poco più di un anno dall’inizio della somministrazione del vaccino Covid-19, si inizia a parlare dei danni permanenti riscontrati da alcuni cittadini successivamente all’inoculazione della suddetta vaccinazione e della possibilità di ottenere un risarcimento.
All’uopo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 27.01.2022, n. 4 (di seguito anche Decreto Sostegni-ter) del quale, a seguire, analizzeremo l’art. 20, rubricato “Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare”.

L’indennizzo per le lesioni derivanti da vaccinazione obbligatoria

Prima di affrontare quanto disposto nel recente, e tanto auspicato, intervento legislativo, vediamo cosa sia da intendersi con indennizzo per danno conseguente alla vaccinazione.
La Legge 25.02.1992 n. 210, che prevede il riconoscimento di un indennizzo per i “soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie” (oltre che da “trasfusioni e somministrazione di emoderivati”), al comma 1 dispone che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».
Al fine di poter ottenere l’indennizzo di cui sopra, l’interessato deve necessariamente provare di aver subito lesioni o infermità di tale intensità da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, nonché che il danno subito sia una conseguenza della vaccinazione somministratagli; in merito a ciò, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità di fondare la valutazione anzidetta su un “criterio di ragionevole probabilità scientifica” (Corte di Cassazione, 17.01.2005 n. 753; Corte di Cassazione, ord. 29.12.2016 n. 27449; Corte di Cassazione n. 2684/2017; Corte di Cassazione n. 18358/2017; Corte di Cassazione n. 29583/2017).

Procedura di indennizzo

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 31.03.1998 e del D.p.c.m. 26.05.200, la competenza relativa la procedura di indennizzo è stata trasferita dal Ministero della Salute alle Regioni, con la sola eccezione della Sicilia.
L’istanza di indennizzo deve essere presentata all’azienda sanitaria (ASL) di residenza, la quale ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza della documentazione allegata e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Al termine della fase istruttoria, l’ASL invia la copia del fascicolo alla commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l’istante, nonché ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, sulla categoria dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio della CMO è inviato all’ASL e quindi viene notificato al richiedente.

Avverso il giudizio negativo della CMO, l’interessato, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica del giudizio, ovvero dalla piena conoscenza dello stesso, può presentare ricorso amministrativo, ex art. 5 della L. n. 210/1992; il procedimento di impugnazione amministrativa termina con l’emissione del decreto ministeriale, nonché con la sua notificazione all’interessato. Qualora il giudizio sul ricorso abbia esito negativo, entro un anno dalla sua comunicazione, il ricorrente può presentare ricorso dinanzi al Giudice ordinario competente.
Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni, decorrente dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’istante risulta aver avuto conoscenza del danno.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, co. 1 della suddetta legge, l’importo dell’indennizzo per lesioni cagionate dalla somministrazione di una vaccinazione obbligatoria, viene calcolato sulla base della Tabella B allegata alla L. n. 177/1976 (come modificata dall’art. 8 della L. n. 111/1984), e successivamente allegata anche alla L. n. 210/1992, rivalutabile annualmente.
Ai fini della corresponsione dell’indennizzo di cui sopra, l’avente diritto può optare fra un assegno reversibile per 15 anni, ovvero fra un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
Nell’ipotesi in cui si verifichi un successivo aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato dispone di 6 mesi di tempo, decorrenti dalla conoscenza dell’evento dannoso, per presentare all’ASL la domanda di revisione dell’indennizzo, ex art. 6 della L. n. 210/1992; se, invece emerge la sussistenza di un’ulteriore patologia, che sia direttamente connessa alla vaccinazione somministrata, il danneggiato ha la facoltà di ottenere un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”, il cui importo è pari al 50% di quello previsto per la patologia più grave, ex art. 1, co. 7, L. n. 238/1997.

Cosa accade invece in caso di decesso del danneggiato?

Nell’ipotesi in cui dalla somministrazione del vaccino derivi il decesso del danneggiato, senza che questi avesse prima formulato la domanda di liquidazione dell’indennizzo, gli aventi diritto possono presentare istanza per la corresponsione di un assegno di euro 77.468,53 da corrispondersi in un’unica soluzione, ovvero quale assegno reversibile per 15 anni; tale richiesta deve essere presentata all’ASL dell’ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto entro il termine di 10 anni, decorrente dalla data del decesso. Nell’ipotesi in cui, invece, il danneggiato muore successivamente alla presentazione della domanda di liquidazione, i suoi eredi hanno diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’interessato.

L’indennizzo aggiuntivo

Ai soggetti titolari del diritto di indennizzo per le lesioni conseguenti alla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie, l’art. 1 della L. 29.10.2005, n. 229 (rubricata “disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie”) riconosce un ulteriore indennizzo, che si aggiunge a quello precedentemente previsto dalla L. n. 210/1992, consistente in un assegno mensile vitalizio, il cui importo è stabilito ai sensi dell’art. 1, co. 1 della L. n. 229/2005.

In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’indennizzo previsto dalla L. 210/1992, per il quale la competenza è delle Regioni, la domanda deve essere presentata al Ministero della Salute, competente per l’istruttoria, che si occuperà della redazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell’infermità, nonché delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.
In caso di accoglimento della domanda, questo viene comunicato direttamente all’interessato mediante la notificazione del decreto di liquidazione.
Dal disposto delle leggi n. 210/1992 e n. 229/2005 deriva un sistema indennitario che prevede l’erogazione di determinati sussidi a favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità per effetto della somministrazione di una vaccinazione obbligatoria.

L’indennizzo per le lesioni derivanti da vaccinazione raccomandata e dalla vaccinazione anti Covid-19

A seguito della recente emanazione del D.L. n. 4/2022, e in particolare dell’art. 20, co. 1, il campo di applicazione della L. n. 210/1992 ha subito un ampliamento, in quanto all’art. 1 è stato introdotto il comma 1-bis, il quale dispone che «l’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».

Sebbene fino a prima dell’entrata in vigore del recente Decreto Sostegni-ter la legge contemplava l’indennizzo per lesioni che fossero state cagionate esclusivamente dalle vaccinazioni obbligatorie, la giurisprudenza, già da tempo, era indirizzata verso un’estensione dell’ambito applicativo della L. 210/1992, anche nei confronti di soggetti che avessero subito lesioni conseguenti alla somministrazione di vaccini non obbligatori, bensì raccomandati.
La Corte costituzionale, infatti, già da tempo riteneva che non sussistesse alcuna differenza qualitativa tra l’obbligo di vaccinazione e una sua raccomandazione, in quanto entrambi hanno il comune obiettivo di assicurare la più ampia immunizzazione, essendo «del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo, o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito» (Corte costituzionale, sent. 107/2012).
La Corte di legittimità, in questi anni, ha in più occasioni esteso l’applicazione dell’indennizzo previsto dalla L. 210/1992 anche alle vaccinazioni “raccomandate”; dapprima con la sentenza n. 268/2017, i giudici della legge avevano dichiarato costituzionalmente illegittima la legge anzidetta nella parte in cui ometteva la previsione del diritto a un indennizzo in favore di chiunque avesse subito una «permanente menomazione dell’integrità psico-fisica derivante dalla vaccinazione raccomandata antinfluenzale», purché fosse provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra, ciò in quanto, sebbene non obbligatoria, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l’obiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva, mediante il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione e, più recentemente, con la sentenza n. 118 del 2020, intervenuta in pieno periodo pandemico, è stata dichiarata «l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (…) nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A».

Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente accolto dal legislatore nazionale, il quale, con il Decreto Sostegni-ter, ferma la piena applicazione della L. n.210/1992 a tutte le ipotesi nelle quali il vaccino anti Covid-19 è stato reso obbligatorio per legge, riconosce il diritto di indennizzo a tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie con obbligo vaccinale, sottoponendosi all’immunizzazione contro il coronavirus “raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”, abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, purché collegati alla somministrazione di cui sopra.
In merito alla procedura di indennizzo, il D. L. n. 4/2022 non introduce alcuna peculiarità procedurale, pertanto si seguono le regole dettate dalla L. n. 210/1992.
Fondi per il 2022 – 2023
Il comma 1-bis dell’articolo 20 del D.L. n. 4/2022 prevede lo stanziamento, da parte del Governo, del denaro necessario all’onere previsto dal comma precedente.
Ai fini di provvedere all’indennizzo per le conseguenze lesive e menomative, per le quali sia fornita prova che la causa delle stesse sia riconducibile alla somministrazione dei vaccini raccomandati dalla nostra autorità sanitaria al fine di contenere il contagio pandemico, il Governo ha provveduto a stanziare un fondo di 50 milioni per l’anno 2022 e di 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2023, contenuto in un apposito fondo del bilancio del Ministero della Salute, il quale «provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome», per gli indennizzi che devono essere corrisposti da queste ultime.

Risarcimento dei danni

Nonostante al danneggiato sia riconosciuto il diritto di indennizzo per le lesioni conseguenti la somministrazione di vaccinazioni, per costui sussiste la possibilità di percorrere, oltre alla strada amministrativa, anche quella civilistica al fine di ottenere una più ampia tutela risarcitoria.
A differenza del diritto di indennizzo, il quale prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia una diretta conseguenza della vaccinazione inoculata, il risarcimento del danno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2043, cod. civ., presuppone che il danno sia imputabile a una condotta colposa o dolosa del medico curante, del vaccinatore, del Ministero della Salute o di altri soggetti coinvolti nel procedimento di somministrazione, ovvero di produzione, del farmaco.
Sebbene il rimedio indennitario e quello risarcitorio siano cumulabili, questi non possono condurre ad un ingiustificato arricchimento patrimoniale del danneggiato; per questo motivo, affinché l’interessato possa conseguire un adeguato ristoro patrimoniale, sarà necessario provvedere allo scomputo di quanto già incassato dal danneggiato a titolo di indennizzo, ovvero di risarcimento.

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